Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 198/1995Art. 40
Decreto legislativo 198/1995

Art. 40 — Avanzamento straordinario per meriti eccezionali

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/198/art/40parte di Decreto legislativo 198/1995
Art. 40. Avanzamento straordinario per meriti eccezionali 1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti che nell'esercizio delle proprie attribuzioni, abbiano reso servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e che abbiano dimostrato di possedere qualita' intellettuali, di cultura, professionali, cosi' preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni e le funzioni del grado superiore. 2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e' formulata dal generale o ammiraglio dal quale l'interessato gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche superiori. 3. La promozione e' disposta con decreto ministeriale, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento espresso ad unanimita' di voti. 4. Gli ispettori o i sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali sono promossi con decorrenza dalla data della proposta. Gli ispettori ed i sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali con proposte di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono iscritti nel relativo ruolo. 5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione. 6. Gli ispettori ed i sovrintendenti promossi per meriti eccezionali prendono posto nel ruolo in base all'anzianita' di grado attribuita, seguendo i pari grado aventi la stessa anzianita'.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 198/1995 · fonte Normattiva ↗

← Art. 39 Art. 41 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.