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Decreto legislativo 198/1995

Art. 37 — Avanzamento ad anzianita'

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/198/art/37parte di Decreto legislativo 198/1995
Art. 37. Avanzamento ad anzianita' 1. L'avanzamento ad anzianita' avviene secondo le modalita' di cui all'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212. 2. I marescialli iscritti nel quadro di avanzamento ad anzianita' sono promossi a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla allegata tabella "C1". 3. I marescialli esclusi dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'art. 36, nell'avanzamento ad anzianita' sono promossi, se idonei, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta. Nota all'art. 37: - Si trascrive l'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212. Art. 34. - Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando se il sottufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti. I sottufficiali giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo. Ai sottufficiali giudicati non idonei e' data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneita'. Avverso il giudizio possono essere proposti tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore. I sottufficiali giudicati non idonei sono valutati nuovamente, per non piu' di una volta. A tal fine sono inclusi nella corrispondente aliquota di valutazione dell'anno successivo a quello in cui sono stati valutati la prima volta".

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