Decreto legislativo 198/1995
Art. 35 — Inclusione ed esclusione dalle aliquote
Art. 35. Inclusione ed esclusione dalle aliquote 1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli ispettori ed i sovrintendenti che, alla data indicata nell'art. 34, abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 33 ed alle allegate tabelle "C1" e "C2". 2. Dalle aliquote sono esclusi coloro che risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o sospesi dall'impiego o impediti da infermita' temporanea debitamente accertata nonche' in aspettativa per i motivi previsti dall'art. 15 della legge 31 luglio 1954, n. 599. 3. Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, l'interessato venga a trovarsi in taluna delle situazioni previste dal comma 2, la commissione ne sospende la valutazione o cancella lo stesso dal quadro d'avanzamento, se questo e' stato formato. Nota al'art. 35: - Si trascrive l'art. 15 della legge 31 luglio 1954, n. 599, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1954, n. 181, supplemento ordinario: "Art. 15. - Il sottufficiale puo' essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause: a) prigionia di guerra; b) infermita' temporanea proveniente da causa di servizio; c) infermita' temporanea non proveniente da causa di servizio; d) motivi privati. La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa. L'aspettativa per infermita' proveniente o non da causa di servizio e' disposta a domanda o di autorita', previ gli accertamenti sanitari stabiliti dal regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai relativi regolamenti e non ancora fruiti. L'aspettativa per motivi privati e' disposta a domanda: i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale. La concessione dell'aspettativa e' subordinata alle esigenze del servizio. L'aspettativa e' disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto: nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura".
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 83/02 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.autoritativoha disposto (con l'art. 26, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 35, comma 2; (con l'art. 26, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 35, comma 2.
Inserisce · 1
- D.lgs 83/02 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.autoritativoha disposto (con l'art. 26, comma 1, lettera c)) l'introduzione dell'art. 35-bis.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 198/1995 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.