Decreto legislativo 198/1995
Art. 27 — Commissione d'esame
Art. 27. Commissione d'esame 1. La commissione giudicatrice degli esami di cui agli articoli 26, comma 1 e 29, comma 1, e' composta da: a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; b) il comandante del Reggimento Corazzieri; c) un ufficiale del Reggimento Corazzieri, membro; d) un maresciallo aiutante s.U.P.S., segretario senza diritto di voto.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 83/02 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.autoritativoha disposto (con l'art. 22, comma 1) la modifica dell'art. 27, comma 1, lettera d).
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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