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Decreto legislativo 198/1995

Art. 2 — Ruolo degli appuntati e dei carabinieri

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/198/art/2parte di Decreto legislativo 198/1995
Art. 2. Ruolo degli appuntati e dei carabinieri 1. Il ruolo degli appuntati e carabinieri e' articolato in quattro gradi che assumono le seguenti denominazioni: a) carabiniere; b) carabiniere scelto; c) appuntato; d) appuntato scelto. 2. La dotazione organica del ruolo appuntati e carabinieri e' costituita da n. 48.050 unita'. 3. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri e' disposto annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, con il bando di arruolamento di cui all'art. 6.

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