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Decreto legislativo 198/1995

Art. 15 — Ammissione al corso biennale

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/198/art/15parte di Decreto legislativo 198/1995
Art. 15. Ammissione al corso biennale 1. L'ammissione al corso previsto dall'art. 14, comma 1, lettera a), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito delle prove d'esame previste dall'art. 17, comma 1, lettere a) e b), ed i punti attribuiti per i requisiti gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso. 2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso: a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ed al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: 1) siano idonei al servizio militare incondizionato; 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 3) non abbiano superato il trentesimo anno di eta'; 4) non abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi del rimprovero nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; 5) siano in possesso della qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; b) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, qualora soddisfino le altre condizioni previste dal presente decreto, che alla data suddetta: 1) godano dei diritti civili e politici; 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o intendano conseguirlo nell'anno in cui e' bandito il concorso; 3) abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo anno di eta'. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare il limite massimo e' elevato a 28 ami qualunque sia il grado da essi rivestito; 4) siano celibi o vedovi o se coniugati abbiano compiuto ventisei anni di eta'; 5) siano in possesso di idonei requisiti fisici e di statura non inferiore a m 1, 65; 6) non siano stati condannati per delitti non colposi; 7) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione e neanche in situazioni incompatibili con l'acquisizione o conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei carabinieri; 8) siano in possesso, anche alla data dell'effettivo incorporamento, dei requisiti morali richiesti dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nonche' di quelli previsti dall'art. 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte; 9) non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati, ovvero destituiti da pubblici uffici. Nota all'art. 15: - Per gli articoli 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e 17 comma 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382, vedi nota all'art. 5.

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