Decreto legislativo 198/1995
Art. 10 — Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti
Art. 10. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti 1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di uffficiale di polizia giudiziaria. 2. Il personale del predetto ruolo, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive, richiedenti un'adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Al suddetto personale possono essere affidati il comando di uno o piu' militari cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, compiti di carattere operativo, addestrativo e logistico-amministrativo, ferma restando la possibilita' di sostituzione del superiore gerarchico, in caso di temporanea assenza o impedimento. 4. Ai brigadieri capo, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, il comando di piccole unita' nonche' incarichi operativi di piu' elevato impegno.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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