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Decreto legislativo 198/1995

Art. 10 — Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/198/art/10parte di Decreto legislativo 198/1995
Art. 10. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti 1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di uffficiale di polizia giudiziaria. 2. Il personale del predetto ruolo, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive, richiedenti un'adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Al suddetto personale possono essere affidati il comando di uno o piu' militari cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, compiti di carattere operativo, addestrativo e logistico-amministrativo, ferma restando la possibilita' di sostituzione del superiore gerarchico, in caso di temporanea assenza o impedimento. 4. Ai brigadieri capo, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, il comando di piccole unita' nonche' incarichi operativi di piu' elevato impegno.

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