Decreto legislativo 196/1995
Art. 6 — Funzioni del personale appartenente al ruolo dei marescialli
Art. 6. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei marescialli 1. Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale. In tale ambito essi: sono di norma preposti ad unita' operative, tecniche, logistiche, addestrative e ad uffici; svolgono, in relazione alla professionalita' posseduta, interventi di natura tecnico-operativa nonche' compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato; espletano incarichi la cui esecuzione richiede continuita' d'impiego per elevata specializzazione e capacita' di utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate. 2. Al personale che riveste il grado di aiutante sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilita', sulla base delle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche degli Enti e delle Unita'. In tale contesto gli aiutanti: sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza; assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilita' per l'attivita' svolta. 3. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli della categoria "nocchieri di porto" del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 82/02 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.autoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 6, comma 2.
Inserisce · 1
- D.lgs 82/02 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.autoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione dell'art. 6-bis.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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