Decreto legislativo 196/1995
Art. 4 — Funzioni del personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente
Art. 4. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente 1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonche' incarichi di comando nei confronti di uno o piu militari. 2. I volontari di truppa in servizio permanente dovranno essere prioritariamente impiegati nelle unita' operative o addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. 3. Il personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente del corpo delle capitanerie di porto svolge, oltre alle specifiche mansioni caratteristiche del proprio ruolo, anche funzioni di agente di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.
Modificato / richiamato da
Inserisce · 1
- D.lgs 82/02 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.autoritativoha disposto (con l'art. 2, comma 1) l'introduzione dell'art. 4-bis.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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