Decreto legislativo 196/1995
Art. 25 — A s p e t t a t i v a
Art. 25. A s p e t t a t i v a 1. I volontari di truppa in servizio permanente possono essere collocati in aspettativa per infermita', per motivi privati e per le altre cause previste dalla normativa vigente. Sono, altresi', collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra. 2. L'aspettativa, ad eccezione di quella per prigionia di guerra, non puo' superare due anni in un quinquennio e termina con il cessare della causa che l'ha determinata. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. 3. Il militare in aspettativa per infermita', che debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori, qualora ne faccia domanda, e' sottoposto ad accertamenti sanitari e se riconosciuto idoneo e' richiamato in servizio. 4. Durante l'aspettativa per infermita' non dipendente da causa di servizio e' corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187, e successive modificazioni. 5. L'aspettativa per motivi privati e' disposta su motivata richiesta dell'interessato. La concessione e' subordinata alle esigenze di servizio. Fermo il limite del comma 2, l'aspettativa per motivi privati non puo' eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato, che sia gia' stato in aspettativa per motivi privati, non puo' esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio. Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio od altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non e' computato ai fini del trattamento di quiescenza, della indennita' di fine servizio e dell'avanzamento. Il militare in aspettativa per motivi privati e' richiamato in servizio a domanda, qualora debba essere valutato per l'avanzamento o debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori. 6. Al volontario di truppa in servizio permanente in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attivita' di servizio. L'aspettativa per prigionia di guerra decorre dalla data della cattura. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' proveniente o non proveniente da causa di servizio e' computato per intero. 7. L'aspettativa e' disposta con determinazione ministeriale. Nota all'art. 25: - Il testo dell'art. 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187 (Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per le Forze armate) e' il seguente: "Art. 26 (Trattamento durante l'aspettativa). - Durante l'aspettativa per infermita' non dipendente da causa di servizio, agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia nonche' ai cappellani militari in servizio permanente competono, salvo quanto previsto al precedente art. 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla meta' per i successivi sei mesi, fermi restando il diritto agli interi assegni per carichi di famiglia e la durata dei successivi periodi, durante i quali nessun assegno e' dovuto. Agli effetti del trattamento previsto dal precedente comma, due periodi di aspettativa per infermita' si sommano quando tra essi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' non comporta alcuna detrazione di anzianita' ed e' computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, delle classi e dei livelli dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento ed ai sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, limitatamente ai periodi massimi di assenza dal servizio per infermita' non dipendente da causa di servizio, previsti dalle norme vigenti per le singole categorie di personale".
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 82/02 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.autoritativoha disposto (con l'art. 15, comma 1) la modifica dell'art. 25, comma 3.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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