Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 196/1995Art. 23
Decreto legislativo 196/1995

Art. 23 — Disposizioni generali

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/196/art/23parte di Decreto legislativo 196/1995
Art. 23. Disposizioni generali 1. I militari di truppa in servizio volontario delle Forze armate si distinguono in: a) volontari di truppa in ferma breve; b) volontari di truppa in servizio permanente; c) volontari di truppa in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 196/1995 · fonte Normattiva ↗

← Art. 22 Art. 24 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.