Decreto legislativo 196/1995
Art. 23 — Disposizioni generali
Art. 23. Disposizioni generali 1. I militari di truppa in servizio volontario delle Forze armate si distinguono in: a) volontari di truppa in ferma breve; b) volontari di truppa in servizio permanente; c) volontari di truppa in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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