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Decreto legislativo 196/1995

Art. 18 — Avanzamento ad anzianita'

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/196/art/18parte di Decreto legislativo 196/1995
Art. 18. Avanzamento ad anzianita' 1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei volontari di truppa in servizio permanente, iscritto nel quadro di avanzamento ad anzianita', e' promosso a ruolo aperto, secondo le modalita' previste dall'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle "B/1" e "B/3", allegate al presente decreto. 2. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei volontari di truppa in servizio permanente, escluso dalle aliquote per l'avanzamento ad anzianita', per i motivi di cui all'art. 17, e' promosso, se idoneo, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta. Nota all'art. 18: - Il testo dell'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 11, comma 6) e' il seguente: "Art. 34. - Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando, se il sottufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti. I sottufficiali giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo. Ai sottufficiali giudicati non idonei e' data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneita'. Avverso il giudizio possono essere proposti tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore. I sottufficiali giudicati non idonei sono valutati nuovamente, per non piu' di una volta. A tal fine sono inclusi nella corrispondente aliquota di valutazione dell'anno successivo a quello in cui sono stati valutati la prima volta".

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