Decreto legislativo 196/1995
Art. 16 — Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento di corsi ed esami
Art. 16. Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento di corsi ed esami 1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti per essere valutato deve, a seconda della Forza armata o corpo o categoria o specialita' di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ed aver superato i corsi e gli esami stabiliti dalle tabelle "C/1", "C/2", "C/3", allegate al presente decreto.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 82/02 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.autoritativoha disposto (con l'art. 11, comma 1) la modifica dell'art. 16, comma 1.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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