Decreto legislativo 175/1995
Art. 89 — Rappresentante fiscale
Art. 89. Rappresentante fiscale 1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica ai sensi dell'art. 81 debbono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi. 2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato, e la sua nomina deve essere comunicata all'ufficio del registro di Roma e all'ISVAP. 3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale. 4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengano elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di liberta' di prestazione di servizi con l'indicazione per ciascuno di essi delle generalita' del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto. 5. Il rappresentante deve presentare all'ufficio del registro di Roma mensilmente la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta. 6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni. Nota all'art. 89: - La legge 29 ottobre 1961, n. 1216, reca disposizioni tributaria in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi. Gli articoli 12, 24 e 28 cosi' recitano: "Art. 12. - Gli assicuratori e i loro agenti od incaricati hanno obbligo di esibire ai funzionari ed impiegati di cui al successivo art. 28 e agli uffici dell'Amministrazione finanziaria, ad ogni richiesta, il registro dei premi e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro con i rimanenti libri, con le polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte della propria azienda di assicurazione, oltre che con le denunzie di cui all'art. 9. Debbono inoltre, ove richiesti, fornire ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi tutti atti ad accertare, sia che il registro dei premi corrisponde con le scritture e con gli altri documenti anzidetti, sia che, per ciascuna polizza, i premi soddisfatti figurano debitamente iscritti sul registro medesimo. In caso di rifiuto all'adempimento, anche parziale, di questa disposizione gli incaricati della verifica redigono apposito processo verbale di constatazione ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4". "Art. 24. - Le trasgressioni alle disposizioni della presente legge sono punite come segue: 1) la omessa tenuta dei registri dei premi di cui agli articoli 5, 6 e 14 o la mancata vidimazione, con la pena pecuniaria da L. 3.000.000 a L. 6.000.000; 2) la omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, con la pena pecuniaria da due a cinque volte la imposta dovuta su ciascuna delle partite non registrate, col minimo di L. 8.000 per ogni omissione; 3) la infedele indicazione dell'imponibile o della spe- cie di assicurazione nei registri dei premi, con la pena pecuniaria da quattro a dieci volte l'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in piu' per differenza di aliquota, col minimo di L. 8.000; 4) la mancata conservazione dei registri dei premi giusta il secondo comma dell'art. 8 e il secondo comma dell'art. 14, con la pena pecuniaria da L. 3.000.000 a L. 6.000.000; 5) il rifiuto alla esibizione dei registri dei premi nei casi di cui agli articoli 12 e 14 e l'inadempimento alle altre disposizioni di detto art. 12, con la pena pecuniaria da L. 1.200.000 a L. 3.000.000; 6) la infedele indicazione d'imponibile nelle polizze di assicurazione, nei contratti di rendita vitalizia e nelle relative ricevute, con la sopratassa pari a trenta volte l'imposta dovuta sulla somma occultata col minimo di L. 10.000; 7) l'inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 6, con la pena pecuniaria da L. 30.000 a L. 60.000, rispettivamente per ogni rendiconto e per ciascuna partita, omissione od irregolarita'; 8) la mancata conservazione degli originari rendiconti giusta la lettera c) di detto secondo comma dell'art. 6 con la pena pecuniaria da L. 8.000 a L. 20.000 per ogni rendiconto non conservato; 9) la mancata conservazione degli originali contratti prescritta dall'ultimo comma dell'art. 8, con la pena pecuniaria da L. 8.000 a L. 20.000 per ogni contratto non conservato; 10) la omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 15, con la sopratassa pari al triplo della imposta dovuta sulla somma non denunziata, col minimo di L. 4.000; 11) la infedele denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 15 con la sopratassa pari a sei volte l'imposta dovuta sulla somma occultata, col minimo di L. 10.000; 12) la mancata presentazione all'Ufficio del registro, prescritta dall'art. 10, delle polizze, certificati e delle appendici relative ad assicurazioni marittime, con la pena pecuniaria da L. 8.000 a L. 20.000 per ciascuna polizza, certificato od appendice di cui sia stata omessa la presentazione a carico dell'assicuratore o del suo agente o incaricato; 13) il ritardato pagamento delle imposte dovute oltre i termini stabiliti dagli articoli 9, 11 e 15 con la sopratassa uguale al decimo della imposta di cui sia stato ritardato il pagamento; 14) l'inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 17, con la pena pecuniaria da L. 8.000 a L. 20.000 a carico dell'assicuratore per ogni contratto o ricevuta in cui non sia indicata la somma delle imposte fatte rifondere dal contraente. Oltre alla pena di cui al comma precedente, l'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, incorrera' in altra pena di L. 8.000 per ogni contratto o ricevuta, nella quale si sia verificata l'indebita rifusione, oltre l'obbligo di rimborso al contraente della somma in piu' percetta; 15) la omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all'art. 20, con la pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 600.000; 16) l'inosservanza dei divieti ed obblighi di cui agli articoli 18 e 19, nonche' ogni altra trasgressione alle norme della presente legge, non espressamente contemplata nei precedenti numeri, con la pena pecuniaria da L. 8.000 a L. 20.000". "Art. 28. - L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge, l'applicazione delle sanzioni e la definizione delle relative contoversie sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'accertamento delle violazioni della presente legge, anche se costituenti reato, e' altresi' demandato ai funzionari ed impiegati della Direzione generale delle tasse e delle imposte sugli affari e degli uffici da questa dipendenti, all'uopo designati e muniti di speciali tessere di riconoscimento, nonche' limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi. I funzionari o gli impiegati di cui al secondo comma, nonche' gli ufficiali ed agenti della Polizia tributaria sono tenuti ad osservare il segreto di ufficio per quanto riguarda il contenuto degli atti da essi esaminati nell'esercizio delle funzioni".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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