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Decreto legislativo 175/1995

Art. 77 — Procedura della liquidazione coatta

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/77parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 77. Procedura della liquidazione coatta 1. I provvedimenti di liquidazione coatta delle imprese sono adottati su proposta dell'ISVAP con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Con il decreto con cui dispone la liquidazione coatta dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla nomina di uno o piu' commissari liquidatori scelti tra una rosa di nominativi indicati dall'ISVAP. 3. I commissari liquidatori assumono l'amministrazione dell'impresa con i poteri dei liquidatori delle societa' commerciali, ferma l'osservanza dell'art. 194, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le competenze dei liquidatori sono poste a carico della liquidazione. 4. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, il quale, qualora l'impresa operi attraverso proprie sedi secondarie in altri Stati membri, si avvale per la vigilanza anche delle autorita' di controllo di questi Stati. 5. Un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato fa parte, in qualita' di esperto, del comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, disposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1982, n. 576. L'ISVAP, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, procedera' all'emanazione dei provvedimenti di integrazione; ai fini delle decisioni del comitato di sorveglianza, in relazione all'integrazione predetta, ove necessario prevale il voto del presidente. 6. Il decreto con cui viene disposta la liquidazione coatta puo' essere impugnato esclusivamente con ricorso giurisdizionale. Nota all'art. 77: - Per il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, vedi nota all'art. 65. L'art. 194, comma 2, cosi' recita: "Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli artt. 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213". - Per la legge 12 agosto 1982, n. 576, vedi nota all'art. 46.

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