Decreto legislativo 175/1995
Art. 75 — Trasferimento di portafoglio
Art. 75. Trasferimento di portafoglio 1. In caso di trasferimento volontario di tutto o di parte del portafoglio italiano, come definito all'art. 8, l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione dell'ISVAP le relative deliberazioni e condizioni. 2. L'approvazione e' data dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Le imprese possono trasferire il portafoglio italiano sia ad altre imprese aventi la propria sede legale nel territorio della Repubblica, sia ad imprese aventi la propria sede legale in altri Stati membri. L'impresa cessionaria deve essere regolarmente autorizzata all'esercizio delle attivita' ad essa trasferite ai sensi dell'art. 9 del presente decreto o delle corrispondenti disposizioni dello Stato membro di origine, adottate in conformita' a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della direttiva n. 73/239/CEE del 24 luglio 1973, e deve disporre del margine di solvibilita' necessario, tenuto conto del trasferimento. In nessun caso, tuttavia, il portafoglio puo' essere trasferito a favore di una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo. 4. Se il trasferimento riguarda il portafoglio afferente le assicurazioni obbligatorie contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica anche la disposizione contenuta nell'art. 17, comma 3, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dall'art. 126, comma 1, lettera g), del presente decreto. 5. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie, l'ISVAP rilascia l'approvazione solo dopo aver acquisito il parere favorevole delle autorita' di controllo degli Stati membri nei quali sono situate le sedi secondarie interessate. 6. Ai fini dell'approvazione, e' altresi' necessaria l'acquisizione del preventivo parere favorevole delle autorita' di controllo degli Stati membri di ubicazione del rischio quando nel portafoglio oggetto del trasferimento sono compresi contratti stipulati in altri Stati membri in regime di liberta' di prestazione di servizi. 7. In caso di trasferimento del portafoglio ad un'impresa avente la propria sede legale in un altro Stato membro, spetta all'autorita' di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cessionaria attestare che l'impresa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilita' necessario. Qualora il portafoglio venga trasferito a favore di una sede secondaria dell'impresa cessionaria situata in uno Stato membro diverso dalla Repubblica Italiana, l'impresa cessionaria, per l'attivita' che essa, a seguito del trasferimento, venga ad esercitare nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di prestazione di servizi, e' tenuta a conformarsi alle disposizioni contenute nell'art. 81. 8. Se le autorita' di controllo di cui ai commi 5, 6 e 7 non si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ISVAP, si considera che esse abbiano dato parere favorevole. 9. Il portafoglio puo' essere trasferito anche ad imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo a condizione: a) che l'impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'art. 93 del presente decreto, le attivita' ad essa trasferite; b) che il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati dall'impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento; c) che il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica; d) che la predetta sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilita' necessario ai sensi del presente decreto. 10. Le imprese possono altresi' trasferire ad imprese aventi la propria sede legale in Stati terzi quella parte del loro complessivo portafoglio che sia costituito da contratti stipulati, in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, nello Stato in cui e' situata la sede legale dell'impresa cessionaria. 11. Il trasferimento di portafoglio attuato in conformita' al presente articolo non e' causa di risoluzione dei contratti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione del decreto di approvazione del trasferimento, se il trasferimento avviene a favore di un'impresa avente la propria sede legale in uno Stato membro diverso dall'Italia, oppure a favore di una sede secondaria di un'impresa avente la propria sede legale in Italia. 12. Il trasferimento totale del portafoglio comporta, per l'impresa cedente, la decadenza dall'autorizzazione per l'esercizio delle attivita' cedute. Se il trasferimento e' effettuato ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un'impresa con sede legale in uno Stato estero, ma a favore di sede secondaria della stessa situata nel territorio della Repubblica, esso comporta altresi' l'applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data del decreto di approvazione, delle disposizioni dell'art. 2112 del codice civile. 13. Nel caso in cui il trasferimento di portafoglio effettuato da un'impresa con sede legale in un altro Stato membro ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, comprenda rischi assunti al di fuori di questo territorio, l'ISVAP da' il suo accordo a condizione che l'impresa cessionaria disponga, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilita' necessario, e che soddisfi alle condizioni previste dagli articoli 52 e 54. Note all'art. 75: - La direttiva 73/239/CEE e' pubblicata in GUCE L 228 del 16 agosto 1973. Gli articoli 6 e 7 cosi' recitano: "Art. 6. - 1. Ciascun Stato membro subordina ad autorizzazione amministrativa l'accesso all'attivita' assicurativa diretta sul proprio territorio. 2. Quest'autorizzazione dev'essere richiesta all'autorita' competente dello Stato membro interessato da: a) l'impresa che stabilisce la propria sede sociale sul territorio di tale Stato; b) l'impresa la cui sede sociale si trova in un altro Stato membro e che apre una succursale o un'agenzia nel territorio dello Stato membro interessato; c) l'impresa che, dopo aver ricevuto l'autorizzazione prevista alla lettera a) o alla lettera b), estende sul territorio di questo Stato le sue attivita' ad altri rami; d) l'impresa che, avendo ottenuto conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, l'autorizzazione per una parte del territorio nazionale, estende la sua attivita' al di fuori di detta parte. 3. Gli Stati membri non subordinano a un deposito o ad una cauzione il rilascio dell'autorizzazione". "Art. 7. - 1. L'autorizzazione e' valida per l'intero territorio nazionale, a meno che, nella misura in cui la legislazione nazionale lo permette, il richiedente domandi l'autorizzazione di esercitare la propria attivita' soltanto in una parte del territorio nazionale. 2. L'autorizzazione e' concessa per ramo. Essa copre l'intero ramo, a meno che il richiedente desideri garantire soltanto una parte dei rischi che rientrano in detto ramo quali sono previsti al punto A) dell'allegato. Tuttavia: a) ogni Stato membro ha facolta' di concedere l'autorizzazione per i gruppi di rami indicati nel punto B) dell'allegato, dandole la denominazione corrispondente ivi prevista; b) l'autorizzazione concessa per un ramo o per un gruppo di rami e' valida anche per la garanzia dei rischi accessori compresi in un altro ramo, se sono soddisfatte le condizioni previste al punto C) dell'allegato; c) fino a coordinamento ulteriore, che dovra' intervenire entro un termine di quattro anni dalla notifica della presente direttiva, la Repubblica federale di Germania puo' mantenere il divieto di cumulare sul suo territorio l'assicurazione malattia, l'assicurazione crediti e cauzione o l'assicurazione tutela giuridica, sia tra loro sia con altri rami". - Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi nota all'art. 1. L'art. 17, comma 3, cosi' recita: "Sino alla pubblicazione del decreto, i danneggiati per sinistri possono agire ai sensi dell'art. 18, comma primo, nei confronti dell'impresa assicuratrice cedente, mentre questa e' tenuta, se richiesta, a curare per conto dell'impresa subentrante la rinnovazione dei contratti di assicurazione che giungano a scadenza".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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