Decreto legislativo 175/1995
Art. 73 — Certificazione del bilancio
Art. 73. Certificazione del bilancio 1. Il bilancio delle imprese di cui al presente titolo deve essere accompagnato, anche quando si tratti di societa' od enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e successive modificazioni, dalla relazione di una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'art. 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori figuri almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, dalla quale risulti la certificazione della corrispondenza del bilancio stesso, redatto in forma sintetica secondo la normativa in vigore, alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia. 2. Qualora tra gli amministratori della societa' di revisione non figuri un attuario iscritto nell'apposito albo, la relazione presentata dalla stessa societa' deve essere corredata dalla relazione di un attuario iscritto nell'albo professionale. 3. Nel caso di imprese non soggette alle disposizioni del decreto di cui al comma 1, la relazione deve essere corredata dalle dichiarazioni degli amministratori che ne hanno la rappresentanza e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza della societa' di revisione che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilita' indicate all'art. 3, comma 1, del citato decreto. 4. Si applicano, anche per le imprese non soggette alle disposizioni del decreto di cui al comma 1, gli articoli 1, 2, commi primo, secondo, terzo e quarto, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 6, primo e terzo comma, 12, 14, 15, 16 e 17 del decreto stesso. 5. L'impugnazione della delibera assembleare che approva il bilancio delle imprese soggette e non soggette al decreto di cui al comma 1 puo' essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione stessa nel registro delle imprese. 6. Nel caso di imprese non soggette alle disposizioni del decreto di cui al comma 1, qualora l'assemblea per il conferimento dell'incarico ad una societa' di revisione non sia stata convocata nel termine previsto dall'art. 2, primo comma, del decreto stesso o la deliberazione non sia stata adottata, l'ISVAP provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico. 7. Qualora la societa' di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporre analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente l'ISVAP, fermo restando per le societa' e gli enti soggetti al decreto di cui al comma 1 il disposto dell'art. 4, ultimo comma, dello stesso decreto. 8. Qualora le societa' di revisione non si attengano alla disposizione di cui al comma 7, il consiglio di amministrazione dell'ISVAP ne informa la Consob per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori. Nota all'art. 73: - Il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, reca attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle societa' per azioni quotate in borsa. L'art. 8 cosi' recita: "Art. 8 (Albo speciale delle societa' di revisione). - 1. La commissione nazionale per le societa' e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto. 2. Salvo quanto previsto dagli articoli 8-bis e 9, nell'albo speciale possono essere iscritte le societa' che rispondono ai seguenti requisiti: a) oggetto sociale limitato alla revisione e all'organizzazione contabile di aziende; b) rappresentanti la societa' nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro dei revisori contabili; c) nelle societa' regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro dei revisori contabili; d) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili; e) nelle societa' regolate nei capi V e VI del titolo V del libro Vdel codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata. 3. Per l'iscrizione nell'albo le societa' devono inoltre essere munite di garanzia assicurativa giudicata dalla Commissione idonea a coprire i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' sociale. 4. Le societa' costituite all'estero aventi in Italia sede secondaria con rappresentanza stabile possono essere iscritte nell'albo purche' ricorrano i requisiti indicati dai commi 2 e 3 e salvo quanto previsto dagli articoli 8- bis e 9. 5. Le societa' costituite all'estero iscritte nell'albo speciale devono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla sede secondaria che esercita nel territorio dello Stato attivita' di revisione e organizzazione contabile, anche quando la legge applicabile alle societa' stesse non prescriva la redazione del bilancio. 6. La sostituzione degli amministratori, delle persone che rappresentano la societa' nel controllo legale e dei conti e dei direttori generali, nonche' il trasferimento delle quote e delle azioni sono comunicati alla Commissione entro dieci giorni. E' inoltre comunicata nello stesso termine ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali che incide sui requisiti indicati nel presente articolo. 7. In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni previste dal comma 6, la Commissione applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni, salva la facolta' di cancellazione dall'albo". - L'art. 3, comma 1, del medesimo decreto cosi' recita: "Art. 3 (Incompatibilita'). - L'incarico non puo' essere conferito a societa' di revisione che si trovino in situazioni di incompatibilita' derivanti da rapporti contrattuali o da partecipazioni o i cui soci, amministratori, sindaci o direttori generali: 1) siano parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della societa' che conferisce l'incarico o di altre societa' o enti che la controllano; 2) siano legati alla societa' che conferisce l'incarico o ad altre societa' o enti che la controllano da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero, lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico; 3) siano amministratori o sindaci della societa' che conferisce l'incarico o di altre societa' o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico; 4) si trovino in altra situazione che ne comprometta, comunque, l'indipendenza nei confronti della societa'". - La legge 9 febbraio 1942, n. 194, reca disciplina giuridica della professione di attuario.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- D.lgs 173/05 — Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati autoritativoha disposto (con l'art. 80, comma 1, lettera i)) la modifica dell'art. 73.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 175/1995 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.