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Decreto legislativo 175/1995

Art. 68 — Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni a…

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/68parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 68. Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative. 1. In caso di revoca dell'autorizzazione disposta in conformita' all'art. 67, l'ISVAP, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative nonche' dei lavoratori dipendenti, puo' vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia gia' stato adottato in applicazione degli articoli 61 e 62. L'ISVAP, puo' altresi' adottare i provvedimenti previsti dall'art. 64. 2. Dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 deve essere data comunicazione alle autorita' di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorita' puo' essere richiesto di adottare misure analoghe in conformita' a quanto previsto dagli articoli 61, 62 e 64.

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