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Decreto legislativo 175/1995

Art. 66 — Revoca dell'autorizzazione

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/66parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 66. Revoca dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione puo' essere revocata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, quando l'impresa: a) non soddisfi piu' alle condizioni di accesso; b) non abbia realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'art. 62; c) sia gravemente inadempiente alle disposizioni del presente decreto, nonche' ad ogni altra disposizione al cui rispetto essa e' tenuta per l'esercizio della sua attivita'; d) non si attenga, nell'esercizio della sua attivita', ai limiti imposti nel decreto di autorizzazione, o previsti nel programma di attivita'; e) sia gravemente inadempiente agli obblighi di legge e di contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni retributive. 2. Nei confronti delle imprese che esercitano le assicurazioni della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti la revoca dell'autorizzazione puo' essere altresi' disposta nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dall'art. 126 del presente decreto. Nota all'art. 66: - Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi nota all'art. 1. L'art. 16 cosi' recitava: "Art. 16. - L'autorizzazione a esercitare l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei vecicoli puo' essere revocata quando le imprese: 1) non provvedano a costituire, vincolare o integrare la cauzione dovuta ai sensi degli articoli 15 e 35 della presente legge o a costituire le riserve tecniche di cui all'art. 60 del testo unico approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, modificato con l'art. 12 della presente legge; 2) non presentino per la prescritta approvazione ministeriale le tariffe e le condizioni generali di polizza ovvero concludono contratti di assicurazione in base a tariffe e condizioni generali diverse da quelle approvate, o stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; 3) rifiutino proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformita' della presente legge; 4) non osservino l'obbligo di cui all'art. 14, comma secondo, o facciano al riguardo comunicazioni difformi dal vero; 5) omettano o ritardino ingiustificatamente l'adempimento di quanto prescritto negli articoli 30 e 31. La revoca dell'autorizzazione e' disposta con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato sentita la commissione consultiva per le assicurazioni pri- vate ed esaminate le controdeduzioni della compagnia interessata. Dalla data della pubblicazione del decreto, l'impresa deve limitare la sua attivita' alla gestione dei contratti in corso e non puo' stipulare nuovi contratti ne' rinnovare quelli esistenti. E' fatta salva l'applicazione di tutte le altre sanzioni previste dal testo unico approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449".

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