Decreto legislativo 175/1995
Art. 63 — Vigilanza sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento
Art. 63. Vigilanza sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento 1. L'ISVAP puo' disporre che alle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e all'assemblea delle societa' alle quali sia stato richiesto di presentare un piano di risanamento o un piano di finanziamento a breve termine, ai sensi dell'art. 62 del presente decreto, assista un proprio rappresentante per l'esecuzione del piano stesso. 2. Il presidente dell'ISVAP, riferisce periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sull'attuazione del piano di risanamento o di finanziamento, nonche' sulla situazione generale dell'impresa. 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, puo' richiedere che, nel corso della sua attuazione, siano apportate al piano di risanamento o di finanziamento le rettifiche necessarie per il conseguimento degli scopi prefissati, concedendo, ove occorra, una proroga del termine per l'esecuzione del piano stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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