Decreto legislativo 175/1995
Art. 51 — Controllo dei mezzi delle imprese
Art. 51. Controllo dei mezzi delle imprese 1. Le imprese che esercitano attivita' assicurativa nel ramo assistenza sono soggette al controllo dell'ISVAP anche per quanto riguarda il personale e le attrezzature, compresa la qualificazione del personale medico, di cui esse dispongono per far fronte agli impegni assunti. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, stabilisce, con proprio decreto i requisiti del personale e le caratteristiche delle attrezzature necessari per l'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo assistenza. 3. L'ISVAP puo' richiedere alle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri le informazioni e i dati che ritenga utili ai fini degli accertamenti di cui al comma 1, qualora personale ed attrezzature siano sottoposti a controllo anche in detti Stati. 4. L'ISVAP puo' a sua volta fornire alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri i dati e le informazioni di cui al comma 3. 5. La comunicazione di informazioni e di dati effettuata in applicazione del presente articolo non costituisce violazione del segreto di ufficio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 175/1995 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.