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Decreto legislativo 175/1995

Art. 5 — Norme applicabili alle societa' di mutua assicurazione

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/5parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 5. Norme applicabili alle societa' di mutua assicurazione 1. Alle societa' di mutua assicurazione di cui all'art. 4, comma 2, lettere c) e d), continuano ad applicarsi le disposizioni che regolano l'esercizio delle assicurazioni contro i danni contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. Le misure del fondo di garanzia previste dall'art. 38 del predetto testo unico e quelle della cauzione minima globale prevista dall'art. 40, primo comma, dello stesso testo unico sono ridotte alla meta'. 2. Qualora le societa' di mutua assicurazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), operino in un solo comune e abbiano un incasso annuo di contributi non superiore a dieci milioni di lire per ciascun ramo esercitato, con un massimo di cinquanta milioni complessivi per tutti i rami, le misure del predetto fondo di garanzia e della cauzione minima sono ridotte ad un decimo di quanto previsto rispettivamente dagli articoli 38 e 40 citati nel comma 1. Note all'art. 5: - Il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, reca il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni pri- vate. L'art. 38 cosi' recita: "Art. 28 (Condizioni per l'autorizzazione all'esercizio di imprese nazionali). - Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni o le riassicurazioni contro i danni le imprese nazionali debbono farne domanda al Ministero dell'industria e del commercio fornendo la prova di essere legalmente costituite e di possedere un capitale sociale, se trattasi di societa' per azioni o di societa' cooperative, o un fondo di garanzia, se trattasi di societa' di mutua assicurazione, non inferiore alle seguenti misure: 1) lire duecentocinquanta milioni, di cui almeno meta' versato, quando l'esercizio comprenda le assicurazioni dei rischi dell'incendio, o dei trasporti marittimi e aeronautici, ovvero dalla responsabilita' civile per danni causati da autoveicoli; 2) lire centocinquanta milioni, di cui almeno meta' versato, quando siano escluse dall'esercizio le assicurazioni di cui al precedente n. 1) ma vi siano comprese quelle contro uno o piu' dei seguenti rischi: infortuni, malattie, responsabilita' civile, trasporti terrestri, grandine, furti e credito; 3) lire ottanta milioni, di cui almeno meta' versato, per l'esercizio limitato ad altri rami non specificati nei precedenti numeri 1) e 2) e lire quaranta milioni, di cui almeno meta' versato, per l'esercizio in uno solo di tali rami di assicurazione". - L'art. 40, comma primo, del medesimo decreto cosi' recita: "Le imprese nazionali ed estere, anche a forma mutua o cooperativa, per poter iniziare nel territorio della Repubblica l'esercizio della assicurazioni diverse da quelle sulla vita, debbono costituire e vincolare, a favore della massa degli assicurati per contratti formanti il portafoglio italiano, una cauzione minima globale: 1) di lire sessanta miliori, quando l'esercizio comprenda l'assicurazine dei rischi dell'incendio o dei trasporti marittimi o aeronautici o della responsabilita' civile per i danni causati da autoveicoli; 2) di lire trenta milioni, quando siano escluse dall'esercizio le assicurazioni di cui al precedente numero 1) ma vi siano comprese quelle contro uno o piu' dei seguenti rischi: infortuni, malattie, responsabilita' civile, trasporti terrestri, grandine, furti e credito; 3) di lire cinque milioni, quando l'esercizio sia limitato ad altri rami non specificati nei precedenti numeri 1) e 2)".

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