Decreto legislativo 175/1995
Art. 48 — Esclusioni
Art. 48. Esclusioni 1. Salvo restando il diritto dell'assicurato di avvalersi delle facolta' di cui all'art. 47, comma 1, non e' necessario che le condizioni di contratto lo prevedano espressamente quando siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'assicurazione tutela giudiziaria e' limitata a controversie derivanti dalla utilizzazione di autoveicoli stradali nel territorio della Repubblica; b) tale assicurazione e' collegata con un contratto di assicurazione per l'assistenza da fornirsi in caso di incidenti o di guasti relativi agli stessi autoveicoli; c) ne' l'assicuratore della tutela giudiziaria, ne' l'assicuratore dell'assistenza esercitano il ramo responsabilita' civile. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, qualora l'impresa assicuri per la tutela giudiziaria entrambe le parti della controversia, queste debbono comunque essere assistite e rappresentate da procuratori legali, o da altri soggetti abilitati a norma della vigente legislazione, da essa indipendenti.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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