Decreto legislativo 175/1995
Art. 41 — Comunicazione delle tariffe e delle condizioni di polizza
Art. 41. Comunicazione delle tariffe e delle condizioni di polizza 1. Le imprese debbono comunicare, a richiesta dell'ISVAP e in via non sistematica, le tariffe, le condizioni generali e speciali di polizza e i documenti, formulari e stampati da esse utilizzati, nelle relazioni con i contraenti. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le imprese autorizzate ad esercitare assicurazioni obbligatorie debbono comunicare all'ISVAP, prima della loro applicazione, le relative condizioni generali e speciali di polizza. 3. La comunicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2 non costituisce per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attivita'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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