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Decreto legislativo 175/1995

Art. 38 — Disposizioni particolari per il calcolo del margine di solvibilita' nell'assicurazione malattia

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/38parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 38. Disposizioni particolari per il calcolo del margine di solvibilita' nell'assicurazione malattia 1. Le percentuali da applicarsi, a norma degli articoli 36 e 37, per il calcolo del margine di solvibilita' in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi e dell'onere medio dei sinistri sono ridotte ad un terzo per l'assicurazione malattia gestita con criteri tecnici analoghi a quelli con i quali e' gestita l'assicurazione sulla vita, quando: a) le tariffe dei premi siano formate sulla base di tavole di morbilita' con criteri attuariali; b) sia prevista la costituzione di una riserva di senescenza; c) sia previsto l'obbligo del pagamento di un supplemento di premio destinato a costituire un adeguato margine di sicurezza; d) sia escluso il diritto per l'assicurazione di recedere dal contratto dopo il terzo anno di assicurazione; e) sia prevista in polizza la possibilita' di aumentare il premio o di ridurre le prestazioni, anche in corso di contratto. 2. Quando l'assicurazione malattia di cui al presente articolo e' gestita dalla stessa impresa insieme ad altri rami di assicurazione, il margine di solvibilita' si determina procedendo ad un separato calcolo per il ramo malattia e per il complesso degli altri rami e sommando i risultati cosi' ottenuti.

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