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Decreto legislativo 175/1995

Art. 32 — Riserve tecniche relative all'attivita' esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/32parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 32. Riserve tecniche relative all'attivita' esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi 1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, le imprese debbono costituire le riserve tecniche previste dalle leggi di detti Stati. 2. L'ISVAP controlla che nel bilancio delle imprese risultino iscritte attivita' sufficienti alla copertura delle predette riserve.

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