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Decreto legislativo 175/1995

Art. 25 — Riserva di senescenza

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/25parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 25. Riserva di senescenza 1. Per i contratti di assicurazione contro le malattie facenti parte del portafoglio italiano che abbiano durata poliennale o che, pur avendo durata annuale prevedano l'obbligo dell'assicuratore di rinnovarli alla scadenza, le imprese, qualora i premi siano determinati, per l'intera durata del rapporto, con riferimento all'eta' degli assicurati al momento della stipulazione del contratto, debbono costituire una riserva di senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'eta' degli assicurati. 2. Per i contratti di cui al comma 1 le imprese possono esercitare il diritto di recesso a seguito di sinistro solo entro i primi due anni dalla data di stipulazione del contratto. 3. La riserva di cui al comma 1 deve essere calcolata in relazione alla prevedibile durata dei contratti, all'eta' degli assicurati e alle basi tecniche adottate dall'impresa. 4. Le imprese debbono presentare all'ISVAP in allegato al bilancio una relazione dalla quale risultino i criteri seguiti per il calcolo della riserva di senescenza. 5. Il calcolo della riserva di senescenza puo' essere effettuato anche forfettariamente, in misura non inferiore al dieci per cento dei premi lordi dell'esercizio relativi ai contratti aventi le caratteristiche indicate al comma 1. L'ISVAP, sulla base dei criteri indicati al comma 2, puo' fissare, anche per singole imprese, una aliquota piu' elevata per il calcolo in via forfettaria della riserva.

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