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Decreto legislativo 175/1995

Art. 141 — Sanzioni amministrative

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/141parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 141. Sanzioni amministrative 1. Alle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili le sanzioni previste dagli articoli 114 e 115 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. La misura minima delle sanzioni di cui ai predetti articoli e' raddoppiata. Nota all'art. 141: - Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 5. Per l'art. 114 vedi nota all'art. 135. L'art. 115 cosi' recita: "Art. 115 (Altre sanzioni). - Gli amministratori delle imprese nazionali di assicurazione, di riassicurazione o di mediazione, i rappresentanti legali delle imprese estere, i direttori che non osservino o non facciano osservare completamente e puntualmente le disposizioni del presente testo unico e del regolamento, sono puniti con le sanzioni amministrative stabilite nei singoli casi dal regolamento, in misura non inferiore a lire 30.000 e non superiore a lire 300.000 per ciascuna inosservanza".

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