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Decreto legislativo 175/1995

Art. 14 — Programma di attivita'

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/14parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 14. Programma di attivita' 1. Il programma di attivita' deve indicare: a) i rischi che l'impresa intende assumere; b) gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale ovvero, per le societa' di mutua assicurazione, il fondo di garanzia; c) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonche' i mezzi finanziari di cui l'impresa dispone in eccedenza al capitale sociale o al fondo di garanzia per far fronte a tali spese e che costituiscono il fondo di organizzazione; d) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati. 2. Il programma deve inoltre indicare, con riguardo ai primi tre esercizi: a) l'indicazione della prevedibile situazione di tesoreria; b) le previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura degli impegni e del margine di solvibilita' di cui agli articoli 23 e seguenti; c) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni dei costi e dei ricavi, con adeguata specificazione per ramo, sia per le operazioni dirette, sia per le operazioni di riassicurazione passiva, nonche' per le operazioni di riassicurazione attiva qualora l'impresa intenda essere autorizzata all'esercizio di quest'ultima, e che contenga inoltre un conto economico previsionale riassuntivo; d) le previsioni relative alle spese di gestione, diverse dalle spese di impianto, ed in particolare quelle relative alle spese generali correnti e all'ammontare delle provvigioni; e) le previsioni relative al gettito dei premi o dei contributi, tenendo conto in particolare delle possibilita' operative offerte dal mercato; f) le previsioni relative all'ammontare dei sinistri da pagare e da iscrivere a riserva, comprese le spese di liquidazione. 3. L'impresa che richiede l'autorizzazione per l'esercizio delle assicurazioni obbligatorie di cui al n. 10 (r.c. autoveicoli terrestri) e n. 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) deve altresi' allegare al programma di attivita' le relative condizioni generali e speciali di contratto. 4. L'impresa che richiede l'autorizzazione per l'esercizio delle assicurazioni di cui al n. 17 (tutela giudiziaria) del punto A) della tabella allegata, deve inoltre indicare a quali modalita' intende attenersi per la gestione dei sinistri e la relativa attivita' di consulenza. 5. L'impresa che richiede l'autorizzazione per l'esercizio delle assicurazioni di cui al n. 18 (assistenza) del punto A) della tabella allegata, deve inoltre indicare il personale e le attrezzature di cui essa dispone per fornire l'assistenza promessa.

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