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Decreto legislativo 175/1995

Art. 133 — Deroghe alla disciplina in materia di capitale di fondo di garanzia e di riserve tecniche

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/133parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 133. Deroghe alla disciplina in materia di capitale di fondo di garanzia e di riserve tecniche 1. Le imprese di cui al titolo II, autorizzate ad esercitare uno o piu' rami indicati nel punto A) della tabella allegata anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, debbono adeguare il proprio capitale o fondo di garanzia, se inferiori, ai minimi prescritti dall'art. 12, comma 1, di detto decreto, entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Gli aumenti del capitale o del fondo di garanzia comunque attuati in una o piu' volte agli effetti del presente articolo, fino alla concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale o il fondo di garanzia minimi stabiliti nel primo comma, sono soggetti all'imposta di registro, alle imposte ipotecarie ed alle imposte catastali nella misura fissa di lire un milione. 3. Le imprese di cui ai titoli II e IV hanno termine fino al 31 dicembre 1998 per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 30, comma 1, lettera a). 4. Le imprese di cui al titolo II, in deroga agli articoli 23 e seguenti, determinano, rappresentano e localizzano le riserve tecniche inerenti alle obbligazioni assunte in Spagna fino al 31 dicembre 1996, ed in Grecia e Portogallo fino al 31 dicembre 1998, conformemente alle disposizioni vigenti in questi stessi Stati e sotto il controllo delle rispettive autorita'.

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