Decreto legislativo 175/1995
Art. 116 — Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi
Art. 116. Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi 1. Le imprese di cui al presente titolo continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56, 58 e 61 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, nonche' la compilazione della situazione patrimoniale e del resoconto speciale per l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua trasmissione all'ISVAP unitamente ai documenti di cui all'art. 2435 del codice civile. 2. Si applicano altresi' alle imprese di cui al comma 1 le disposizioni contenute nell'art. 72, commi 3, 4 e 5. 3. Le imprese di cui al comma 1 debbono attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 72, comma 2, relativamente alla situazione del margine di solvibilita' della loro sede secondaria situata nel territorio della Repubblica. Esse debbono altresi' attenersi alle predette disposizioni relativamente alla situazione del margine di solvibilita' dell'insieme delle loro sedi secondarie situate all'interno dell'Unione europea, quando la vigilanza sullo stato di solvibilita' delle stesse, ai sensi dell'art. 104, e' esercitata dall'ISVAP. 4. Se un'impresa che esercita le attivita' indicate nell'allegato I del decreto legistativo vita, direttamente o attraverso una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, ha legami finanziari, commerciali o amministrativi con una sede secondaria di un'impresa di cui al presente titolo che esercita le attivita' previste dalla tabella di cui all'allegato I, l'ISVAP vigila affinche' accordi o convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare la ripartizione delle spese e delle entrate. Note all'art. 116: - Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 5. Per gli articoli 55, 56 e 61 vedi nota all'art. 72. L'art. 58 cosi' recita: "Art. 58 (Bilancio delle imprese estere). - Le imprese estere sono autorizzate a compilare il bilancio secondo le prescrizioni della legge del loro paese. Devono pero' compilare annualmente una situazione patrimoniale e un resoconto speciale per le operazioni compiute in Italia, in conformita' al modello prescritto". - Per l'art. 2435 del codice civile, vedi nota all'art. 72.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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