Decreto legislativo 175/1995
Art. 102 — Riserve tecniche
Art. 102. Riserve tecniche 1. Le imprese di cui al presente titolo sono tenute a conformarsi per le assicurazioni e le operazioni comprese nel portafoglio della sede secondaria, alle disposizioni degli articoli 23 e seguenti relativi alla disciplina delle riserve tecniche. 2. Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui all'art. 27, comma 7. L'ISVAP puo' tuttavia esigere che detti attivi siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove lo ritenga necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 175/1995 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.