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Decreto legislativo 175/1995

Art. 102 — Riserve tecniche

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/102parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 102. Riserve tecniche 1. Le imprese di cui al presente titolo sono tenute a conformarsi per le assicurazioni e le operazioni comprese nel portafoglio della sede secondaria, alle disposizioni degli articoli 23 e seguenti relativi alla disciplina delle riserve tecniche. 2. Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui all'art. 27, comma 7. L'ISVAP puo' tuttavia esigere che detti attivi siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove lo ritenga necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative.

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