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Decreto legislativo 175/1995

Art. 100 — Disposizioni particolari concernenti imprese aventi la sede legale nella Confederazione elvetica

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/100parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 100. Disposizioni particolari concernenti imprese aventi la sede legale nella Confederazione elvetica 1. Le imprese che hanno la sede legale nella Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le attivita' indicate al punto A) della tabella allegata non sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 93, comma 4, lettera b), e comma 6. 2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire alla domanda di autorizzazione un certificato rilasciato dalle autorita' competenti dello Stato d'origine il quale attesti che l'impresa dispone della quota minima di garanzia conformemente a quanto stabilito dall'art. 39 e del margine di solvibilita', calcolato a norma degli articoli 33 e seguenti, nel caso in cui tale margine sia piu' elevato della predetta quota. 3. Il certificato di cui al comma 2 deve altresi' indicare l'ammontare dei mezzi finanziari dei quali l'impresa dispone nel territorio della Repubblica per far fronte alle spese di cui all'art. 95, comma 1, lettera c). 4. Alle imprese di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 96, comma 2, e all'art. 97, comma 2, lettera b) relativamente al deposito cauzionale.

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