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Decreto legislativo 175/1995

Art. 1 — Definizioni

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/1parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 1. Definizioni 1. Agli effetti del presente decreto si intende per: a) Stato membro: uno Stato membro della Unione europea; b) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea; c) impresa: ogni societa' che esercita le assicurazioni nei rami indicati nella tabella allegata al presente decreto; d) stabilimento: la sede legale o una sede secondaria di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 82, comma 5; e) Stato membro di ubicazione del rischio: 1) lo Stato membro in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempreche' entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione; 2) lo Stato membro di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione; 3) lo Stato membro in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando questo abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza; 4) lo Stato membro in cui l'assicurato ha il proprio domicilio abituale, ovvero, se l'assicurato e' una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri precedenti; f) rischio assunto in regime di stabilimento: il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio del medesimo Stato membro in cui e' ubicato il rischio; g) rischio assunto in regime di liberta' di prestazione di servizi: il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui e' ubicato il rischio; h) Stato membro d'origine: lo Stato in cui e' situata la sede legale dell'impresa che assume il rischio; i) Stato membro di stabilimento: lo Stato in cui e' situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera; l) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro in cui e' ubicato il rischio quando esso e' assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato membro; m) societa' controllata: una societa' si considera controllata nei casi previsti dall'articolo 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le societa' in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto; n) partecipazione qualificata: il fatto di detenere in un'impresa, direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. I diritti di voto da prendere in considerazione sono quelli indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90. Si considera altresi' partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dia comunque la possibilita' di esercitare su questa un'influenza notevole, ancorche' non dominante; o) mercato regolamentato: un mercato finanziario cosi' come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva n. 93/22/CEE del 10 maggio 1993, che puo' essere situato in uno Stato membro o in uno Stato terzo. In questo secondo caso il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi. Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di qualita' comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mercati regolamentati dello Stato membro in questione; p) autorita' di controllo: le autorita' nazionali incaricate del controllo delle imprese; q) unita' di conto europea (ECU): quella definita dall'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 e successive modificazioni, applicabile al bilancio generale della Unione europea; r) congruenza: la rappresentazione degli impegni esigibili in una determinata valuta, con corrispondenti attivita' espresse o realizzabili in questa stessa valuta; s) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili; t) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei seguenti rami indicati nel punto A) della tabella allegata del presente decreto: a) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto alla successiva lettera c); b) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attivita' industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attivita'; c) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purche' il contraente assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai 6,2 milioni di ECU; l'importo del volume d'affari risulti superiore ai 12,8 milioni di ECU; il numero dei dipendenti occupati in medio durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unita'. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo; u) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice; v) ufficio nazionale di assicurazione: organizzazione professionale che e' costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo "responsabilita' civile autoveicoli"; z) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, almeno entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di assicurazione; aa) decreto legislativo vita: il decreto legislativo che recepisce la direttiva n. 92/96/CEE del 10 novembre 1992. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per il 1993. L'art. 18 cosi' recita: "Art. 18 (Assicurazione nei rami diversi da quelli relativi alla vita: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/49/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) dovra' prevedersi l'obbligo per le imprese di assicurazione di sottoporre all'ISVAP l'approvazione degli statuti, nonche' la facolta' per l'Istituto di richiedere alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio del controllo; b) dovra' prevedersi la possibilita' per l'ISVAP di ottenere informazioni sui contratti detenuti da intermediari; d) dovra' prevedersi la facolta' dell'assicurato di recedere dal contratto in caso di trasferimento di tutto o di parte del portafoglio dei contratti di assicurazione contro i danni, stipulati in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione dei servizi, da parte di un'impresa avente la propria sede legale nel territorio della Repubblica ad un impresa stabilita in uno Stato membro diverso da quello di prestazioni di servizi; d) sara' prevista la decadenza dell'autorizzazione quando l'impresa non eserciti la propria attivita' per un periodo superiore a sei mesi ovvero rinunzi espressamente all'autorizzazione; e) sara' prevista la possibilita', su richiesta dell'impresa e previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, di localizzare gli attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel territorio di paesi terzi; f) sara' prevista la possibilita' per l'ISVAP di esigere la comunicazione non sistematica delle condizioni generali e speciali di polizza, delle tariffe, delle maggiorazioni eventuali delle stesse, nonche' di formulari ed altri stampati che le imprese utilizzano o intendono utilizzare nelle loro relazioni con i contraenti; g) dovra' prevedersi che le imprese possano investire le riserve tecniche secondo le categorie di attivi di cui al paragrafo 1 dell'art. 21 della direttiva, con l'esclusione delle consistenze di cassa; per quanto attiene ai prestiti, dovra' stabilirsi che saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche soltanto i prestiti garantiti da ipoteca su beni immobili; i terreni e i fabbricati saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche per la parte libera da ipoteche; quando ai crediti verso i riassicuratori, nonche' verso assicurati ed intermediari, resta in vigore il disposto dall'art. 31, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295. Dovra' comunque prevedersi la possibilita' che, in circostanze eccezionali e previa richiesta dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, abbia facolta' di autorizzare, temporaneamente e con decisione motivata, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche; h) dovra' prevedersi, per quanto attiene alle regole di diversificazione e di dispersione, la facolta', in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, possa autorizzare con provvedimento motivato deroghe temporanee; i) dovra' prevedersi che gli attivi a copertura delle riserve tecniche da esprimersi in una delle valute CEE, possano essere espressi anche in ECU; l) sara' previsto che, per le assicurazioni obbligatorie ai sensi della legge italiana, le imprese comunichino preventivamente l'ISVAP le condizioni generali e speciali di assicurazione; m) per le imprese che si propongono di coprire nel territorio della Repubblica in regime di prestazione di servizi, i rischi classificati nel ramo n. 10 del punto A dell'allegato alla direttiva 72/239/CEE, esclusa la responsabilita' del vettore, saranno previste la comunicazione del nominativo e dell'indirizzo del rappresentante per la gestione dei servizi, nonche' l'adesione all'Ufficio nazionale e al Fondo di garanzia per le vittime della strada; n) sul contratto o qualsiasi documento che conceda la copertura, nonche' sulla proposta di assicurazione qualora essa vincoli il contraente, dovranno figurare altresi' il nome e l'indirizzo del rappresentante dell'impresa di assicurazione di cui all'art. 12- bis, paragrafo 4, della direttiva 88/357/CEE". - L'art. 19 della medesima legge cosi' recita: "Art. 19 (Accesso all'esercizio dell'assicurazione da parte di imprese aventi sede in Svizzera). - 1. In attuazione della direttiva del Consiglio 91/3/71/CEE, le imprese aventi la loro sede sociale in Svizzera sono ammesse ad esercitare le assicurazioni private contro i danni in regime di liberta' di stabilimento, nel rispetto delle norme dettate dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". - La direttiva 92/49/CEE e' pubblicata in GUCE L 228 dell'11 agosto 1992. - La direttiva 91/371/CEE e' pubblicata in GUCE L 205 del 27 luglio 1991. Note all'art. 1: - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, reca attuazione della direttiva 82/627/CEE relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una societa' quotata in borsa. L'articolo 1 recita: "Art. 1. - 1. L'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nel testo stabilito dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e' sostituito dal seguente: 'Art. 5. - Tutti coloro che partecipano in una societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonche' le societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto che partecipano in una societa' le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in una societa' a responsabilita' limitata o in una societa' estera in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla societa' stessa ed alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la meta' della percentuale stessa o la partecipazione si e' ridotta contro il limite percentuale. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della societa' si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Agli stessi fini la partecipazione e' determinata senza tenere conto delle azioni o quote prive del diritto di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche delle azioni o quote possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie o per interposta persona; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto, sempreche' i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti; delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportato che del riportatore. La societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto portano a conoscenza del pubblico, con modalita' stabilite dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, ogni variazione superiore al cinque per cento del proprio capitale sottoscritto e rappresentato da quote o azioni con diritto al voto. Le comunicazioni vengono redatte in conformita' ad apposito modello, approvato con deliberazione della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione: 1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa; 2) il numero, il valore nominale, il valore percentuale e la categoria delle azioni o quote possedute; 3) il numero delle azioni o quote possedute indirettamente, con l'indicazione delle societa' controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonche' di quelle possedute in pegno o in usufrutto o in deposito e di quelle oggetto di contratto di riporto; nelle comunicazioni fatte da societa' fiduciarie devono essere indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote; 4) il nominativo della o delle persone fisiche o giuridiche cui spetta il diritto di voto qualora il socio se ne sia privato in virtu' di un accordo. Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa puo' chiedere informazioni ai soggetti che partecipano all'operazione. Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata, salva la facolta' della Commissione nazionale per le societa' e la borsa di permettere in via generale l'adozione di altri mezzi idonei alla trasmissione. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non puo' essere esercitato. In caso di osservanza la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto degli aventi diritto che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Nei casi di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel comma 1, la societa' che esegue la comunicazione di cui al presente articolo ed al successivo, dopo aver ricevuto quella dell'altra societa' non puo' esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione entro il termine previsto, la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se le due societa' ricevono la comunicazione nello stesso giorno la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo, che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Per le plusvalenze delle azioni o quote alienate in ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917'". - La direttiva 93/22/CEE e' pubblicata in GUCE L 141 dell'11 giugno 1993. L'art. 1, punto 13, cosi' recita: "13) 'mercato regolamentato': il mercato degli strumenti finanziari di cui all'allegato, sezione B: che sia iscritto nell'elenco di cui all'art. 16 redatto dallo Stato membro che e' lo Stato membro d'origine ai sensi dell'art. 1, punto 6, lettera c); che funzioni regolarmente; che sia caratterizzato dal fatto che le disposizioni, elaborate o approvate dalle autorita' competenti, definiscono le condizioni di funzionamento del mercato, le condizioni di accesso al mercato, nonche', qualora sia applicabile la direttiva 79/279/CEE, le condizioni di ammissione alla quotazione fissate dalla stessa e, qualora la direttiva 79/279/CEE non sia applicabile, le condizioni che questi strumenti finanziari devono soddisfare per poter essere effettivamente negoziati sul mercato; che prescriva il rispetto di tutti gli obblighi di dichiarazione e di trasparenza prescritti in applicazione degli articoli 20 e 21". - La legge 24 dicembre 1969, n. 990, reca norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. L'art. 2 cosi' recita: "Art. 2. - I motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate muniti di motore entro o fuoribordo di potenza superiore ai 3 HP, non possono essere posti in navigazione se non siano coperti dalla assicurazione della responsabilita' civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone. (L'obbligo di assicurazione non riguarda la responsabilita' per danni riportati dalle persone trasportate, salvo che si tratti di natanti adibiti a servizio pubblico). Ai motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al primo comma si applicano, in quanto possibile, tutte le norme previste dalla presente legge per i veicoli di cui all'art. 1". - La direttiva 92/96/CEE e' pubblicata in GUCE L 360 del 9 dicembre 1992.

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