Decreto legislativo 174/1995
Art. 97 — Divieto per le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo di operare in regime di liberta' di prestazio…
Art. 97. Divieto per le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo di operare in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. 1. E' vietato alle imprese con sede legale in uno Stato terzo di esercitare nel territorio della Repubblica le attivita' indicate nell'allegato I in regime di liberta' di prestazione di servizi. La disposizione si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in altri Stati terzi di imprese aventi sede legale in un altro Stato membro. 2. E' fatto divieto ai soggetti aventi il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica di concludere contratti con imprese operanti in violazione di quanto disposto al comma 1. E' altresi' vietata qualsiasi forma di mediazione per la stipulazione di detti contratti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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