Decreto legislativo 174/1995
Art. 95 — Condizioni di esercizio dei rami infortuni e malattia
Art. 95. Condizioni di esercizio dei rami infortuni e malattia 1. Le imprese autorizzate a praticare i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) nel territorio della Repubblica debbono conformarsi nell'esercizio degli stessi a quanto stabilito dal decreto legislativo danni, fermo restando quanto previsto agli articoli 21, 61 e 67.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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