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Decreto legislativo 174/1995

Art. 91 — Agevolazioni per le imprese operanti in piu' Stati membri

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/91parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 91. Agevolazioni per le imprese operanti in piu' Stati membri 1. Le imprese di cui al presente titolo, le quali al momento in cui richiedono l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica sono gia' autorizzate all'esercizio delle attivita' indi- cate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I in uno o piu' Stati membri o hanno presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, possono chiedere: a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'art. 90, il margine di solvibilita' in funzione dell'attivita' globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri; b) di poter costituire la cauzione prevista dall'art. 81, comma 4, lettera b), soltanto in uno dei predetti Stati membri; c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri nei quali esse hanno una sede secondaria le attivita' costitutive della quota minima di garanzia. 2. La domanda di cui al comma 1 va presentata all'ISVAP ed alle autorita' di controllo degli altri Stati membri interessati. 3. Le agevolazioni previste al comma 1 possono essere richieste anche dalle imprese le quali, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, costituiscono una propria sede secondaria anche nel territorio di un altro o di altri Stati membri. 4. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorita' alla quale chiede che venga demandato il controllo di solvibilita' per il complesso delle attivita' effettuate dalle sue sedi secondarie costituite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata. 5. In caso di accoglimento della domanda, l'impresa deve costituire la cauzione prevista dall'art. 81, comma 4, lettera b), nello Stato membro alla cui autorita' e' demandato il controllo della solvibilita' per l'insieme delle attivita' esercitate nel territorio della Unione europea.

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