Decreto legislativo 174/1995
Art. 86 — Autorizzazione all'esercizio dei rami infortuni e malattia
Art. 86. Autorizzazione all'esercizio dei rami infortuni e malattia 1. Le imprese di cui al presente titolo che intendono esercitare le attivita' rientranti nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni possono essere a cio' autorizzate in conformita' alle disposizioni contenute in detto decreto, a condizione che dispongano di analoga autorizzazione nel loro Stato di origine.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 174/1995 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.