Decreto legislativo 174/1995
Art. 77 — Trasferimento di portafoglio
Art. 77. Trasferimento di portafoglio 1. Le imprese operanti nel territorio della Repubblica ai sensi delle disposizioni del presente titolo che intendono procedere al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi sia in regime di stabilimento che in regime di liberta' di prestazione di servizi debbono comunicare all'ISVAP di aver richiesto all'autorita' di controllo dello Stato membro d'origine l'autorizzazione al trasferimento. 2. Se il portafoglio viene trasferito ad una impresa stabilita nel territorio della Repubblica, l'ISVAP da' il suo accordo dopo aver verificato: a) nel caso che l'impresa cessionaria abbia la sede legale in Italia, che essa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilita' necessario; b) nel caso che l'impresa cessionaria abbia la sede legale in un altro Stato membro, che l'autorita' di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che essa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilita' necessario. 3. Se il portafoglio viene trasferito ad una impresa stabilita in un altro Stato membro, l'ISVAP da' il suo accordo dopo aver verificato che: a) l'autorita' di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilita' necessario; b) l'impresa cessionaria soddisfa, nel territorio della Repubblica, alle condizioni di cui all'art. 70. 4. Il portafoglio oggetto di trasferimento ai sensi del presente articolo non puo' essere in alcun caso trasferito a favore di una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo. 5. L'ISVAP provvede a dare notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei trasferimenti di portafoglio di cui al comma 1 effettuati con il suo accordo. 6. Il trasferimento volontario, totale o parziale, del portafoglio dei contratti conclusi dalle imprese di cui al comma 1, che sia stato debitamente autorizzato dall'autorita' di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ed effettuato con l'accordo dell'ISVAP, non e' causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 174/1995 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.