Decreto legislativo 174/1995
Art. 72 — Comunicazione delle condizioni di polizza
Art. 72. Comunicazione delle condizioni di polizza 1. Le imprese di cui agli articoli 69 e 70 debbono comunicare all'ISVAP, a richiesta di questo ed in via non sistematica, le condizioni di polizza e gli altri documenti da esse utilizzati nell'esercizio dell'attivita'. 2. La comunicazione degli elementi di cui al comma 1 non costituisce per l'impresa condizione preliminare per l'esercizio della sua attivita'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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