Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 174/1995Art. 67
Decreto legislativo 174/1995

Art. 67 — Effetti della liquidazione

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/67parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 67. Effetti della liquidazione 1. I contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di liquidazione coatta amministrativa continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo a tale data. 2. Gli assicurati possono esercitare il diritto di recesso dal contratto successivamente alla pubblicazione del decreto di liquidazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione da parte degli organi della liquidazione. 3. Il commissario liquidatore puo' trasferire il portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, con apposita convenzione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1 e conformemente alle modalita' previste dall'art. 64. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. 4. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 24, che alla data del provvedimento di liquidazione risultano iscritti al registro di cui all'art. 31 sono riservati, salvo quanto previsto al comma 7, esclusivamente al soddisfacimento degli obblighi derivanti dai contratti rientranti nei rami da I a VI e nelle assicurazioni complementari indicate nell'allegato I del presente decreto. Conseguentemente sono soddisfatti con priorita' rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione ancorche' assistiti da privilegio o ipoteca: a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine; b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione; c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti; d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche; e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso. 5. Se gli attivi a copertura risultano insufficienti per tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e). 6. Al pagamento dei crediti di cui al comma 5 va anteposto il pagamento delle spese di cui all'art. 111, comma 1, numero 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Note all'art. 67: - Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 4. L'art. 88 cosi' recita: "Art. 88. (Trasferimento di portafoglio di imprese in liquidazione). - Con i decreti presidenziali di liquidazione delle imprese e degli enti sottoposti alle norme del presente testo unico si puo', salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 83, disporre che il commissario liquidatore provveda, con apposita convenzione, al trasferimento di ufficio del portafoglio a imprese in regolare esercizio negli stessi rami aventi capitali e riserve tecniche non minori del doppio di quelli dell'impresa o dell'ente posto in liquidazione e sempreche' sussistano le garanzie volute dal presente testo unico e dal regolamento nei riguardi di tutto il complesso dei contratti assunti dall'impresa in seguito alla cessione. La convenzione deve essere stipulata con l'impresa che offra le migliori condizioni e deve essere approvata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del commissario liquidatore. Il trasferimento di portafoglio assicurativo in base a convenzioni approvate e pubblicate, ai sensi del precedente comma, non e' causa di scioglimento del contratto di assicurazione. I rischi inerenti ai contratti come sopra trasferiti sono a carico dell'impresa cessionaria a decorrere dalla scadenza del suddetto termine di sessanta giorni. Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati, i contratti di assicurazoine in corso non possono, salvo patto contrario, essere disdetti dall'impresa cessionaria. Qualora questa proceda, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della convenzione e con preavviso di almeno trenta giorni, a notificare la disdetta di contratti di singoli assicurati, con decorrenza dalla successiva scadenza di premio, i medesimi assicurati possono, a loro volta, disdire tutti i contratti di assicurazione contro i danni stipulati con la cessionaria o con la cedente". - Per il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, vedi nota all'art. 54. L'art. 111, comma 1, cosi' recita: "Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: 1) per il pagamento delle spese, comprese le spese an- ticipate dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo e' stato autorizzato; 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa". - Il D.L. 23 dicembre 1976, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1957, n. 39, reca modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1
Inserisce · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 174/1995 · fonte Normattiva ↗

← Art. 66 Art. 68 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.