Decreto legislativo 174/1995
Art. 63 — Annullabilita' e risoluzione dei contratti
Art. 63. Annullabilita' e risoluzione dei contratti 1. I contratti compresi nel portafoglio italiano delle imprese di cui al presente titolo sono annullabili con le modalita' stabilite dall'art. 129 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, a richiesta del contraente, se gli stessi non vengono regolarmente registrati o contabilizzati presso le rispettive sedi legali agli effetti della determinazione delle riserve tecniche e del margine di solvibilita', prescritti dal presente decreto. In caso di annullamento, l'impresa e' tenuta a restituire integralmente i premi incassati. 2. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano delle imprese di cui al comma 1 che operano in violazione delle disposizioni del presente decreto o nei cui confronti sia stato stabilito il divieto di assumere nuovi affari si applica l'art. 75 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. Note all'art. 63: - Il R.D. 4 gennaio 1925, n. 63, vedi nota all'art. 50. L'art. 129 cosi' recita: "Art. 129. - Quando risultino polizze di assicurazione che non siano regolarmente registrate, gestite e contabilizzate presso le sedi o rappresentanze italiane agli effetti della determinazione delle riserve e delle cauzioni prescritte dal decreto legge, l'assicurato ha sempre diritto di richiedere l'annullamento del contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o personalmente ritirando ricevuta. L'assicurato ha diritto di ripetere dalle imprese assicuratrici il rimborso dei premi pagati". - Per il d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 50.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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