Decreto legislativo 174/1995
Art. 58 — Effetti della decadenza e della revoca dell'autorizzazione
Art. 58. Effetti della decadenza e della revoca dell'autorizzazione 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la liquidazione coatta dell'impresa nei cui confronti sia stata dichiarata la decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera e), o sia stato adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 56. La liquidazione coatta puo' essere disposta anche con lo stesso decreto con il quale e' disposta la revoca. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, puo' consentire che l'impresa si ponga volontariamente in liquidazione quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati all'art. 55, lettere a), c) e d). Il Ministero, su proposta dell'ISVAP, assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso che alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministero la pone in liquidazione coatta. 3. Le imprese nei cui confronti viene disposta la revoca o la decadenza dell'autorizzazione limitatamente ad alcuni rami esercitati ai sensi del presente decreto debbono, dalla data di pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, limitare la propria attivita' in tali rami alla gestione dei contratti in corso e non possono stipulare nuovi contratti. 4. Qualora l'impresa non si attenga alle disposizioni del comma 3, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta dell'impresa stessa.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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