Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 174/1995Art. 55
Decreto legislativo 174/1995

Art. 55 — Revoca dell'autorizzazione

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/55parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 55. Revoca dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione puo' essere revocata quando l'impresa: a) non soddisfa piu' alle condizioni di accesso; b) non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'art. 51; c) e' gravemente inadempiente alle disposizioni del presente decreto, nonche' ad ogni altra disposizione al cui rispetto essa e' tenuta per l'esercizio della sua attivita'; d) non si attiene, nell'esercizio della sua attivita', ai limiti imposti nel decreto di autorizzazione, o previsti nel programma di attivita'; e) e' gravemente inadempiente agli obblighi di legge e di contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni retributive.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1
Inserisce · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 174/1995 · fonte Normattiva ↗

← Art. 54 Art. 56 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.