Decreto legislativo 174/1995
Art. 55 — Revoca dell'autorizzazione
Art. 55. Revoca dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione puo' essere revocata quando l'impresa: a) non soddisfa piu' alle condizioni di accesso; b) non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'art. 51; c) e' gravemente inadempiente alle disposizioni del presente decreto, nonche' ad ogni altra disposizione al cui rispetto essa e' tenuta per l'esercizio della sua attivita'; d) non si attiene, nell'esercizio della sua attivita', ai limiti imposti nel decreto di autorizzazione, o previsti nel programma di attivita'; e) e' gravemente inadempiente agli obblighi di legge e di contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni retributive.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Inserisce · 1
- D.lgs 239/04 — Attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle autoritativoha disposto (con l'art. 43, comma 2)l'introduzione della lettera e-bis) all'art. 55, comma 1.
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