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Decreto legislativo 174/1995

Art. 51 — Violazione delle norme sul margine di solvibilita' e sulla quota di garanzia

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/51parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 51. Violazione delle norme sul margine di solvibilita' e sulla quota di garanzia 1. Qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilita' nella misura necessaria ai sensi dell'art. 35, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di risanamento. 2. Se il margine di solvibilita' si riduce al di sotto della quota di garanzia di cui all'art. 36 o se detta quota non e' piu' costituita conformemente alle disposizioni contenute nello stesso articolo, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di finanziamento a breve termine, nel quale debbono essere indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria. 3. I piani di cui ai commi 1 e 2 sono approvati, su proposta dell'ISVAP, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il termine per la loro esecuzione e' fissato dall'ISVAP. 4. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento concernano una societa' cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale mediante un aumento del valore nominale delle partecipazioni, con l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante l'emissione di nuove azioni con diritto di opzione per i soci, il limite individuale di sottoscrizione di cui all'art. 11 e' elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini dell'omologazione della delibera assembleare di aumento di capitale, la societa' cooperativa e' tenuta ad esibire il decreto ministeriale di approvazione del piano di risanamento o del piano di finanziamento. 5. Nel caso previsto dal comma 1, l'ISVAP puo' vietare, con proprio provvedimento, all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni localizzati nel territorio della Repubblica. Analogo provvedimento puo' essere adottato nel caso previsto dal comma 2. In entrambi i predetti casi del provvedimento viene data comunicazione alle autorita' di controllo degli altri Stati membri in cui l'impresa opera o possiede beni, alle quali puo' essere richiesto di adottare analoga misura per i beni dell'impresa localizzati nei rispettivi territori. Nella richiesta vanno precisati gli attivi che debbono costituire oggetto del provvedimento. 6. Il provvedimento di cui al comma 5 deve essere comunicato all'impresa interessata. 7. Per le imprese di cui all'art. 21 che non dispongono del margine di solvibilita' nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, l'ISVAP, in relazione ai piani di cui al presente articolo o all'art. 62 del decreto legislativo danni, puo' autorizzare il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilita' da una gestione all'altra.

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