Decreto legislativo 174/1995
Art. 47 — Comunicazioni relative ai contratti
Art. 47. Comunicazioni relative ai contratti 1. Le imprese di cui agli articoli 42 e 44 devono trasmettere all'ISVAP, insieme al bilancio, un rendiconto tecnico concernente separatamente le attivita' svolte in regime di stabilimento e quelle svolte in regime di liberta' di prestazione di servizi, suddiviso per Stati membri e per ciascuno dei rami indicati al punto A) della tabella di cui all'allegato I. Il rendiconto tecnico va redatto secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP. 2. L'ISVAP, entro il mese successivo a quello di ricevimento dei rendiconti di cui al comma 1, comunica alle autorita' di controllo dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi che ne facciano richiesta l'importo aggregato dei premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, risultante dai rendiconti stessi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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