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Decreto legislativo 174/1995

Art. 35 — Determinazione e calcolo del margine di solvibilita'

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/35parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 35. Determinazione e calcolo del margine di solvibilita' 1. Il minimo del margine di solvibilita' si calcola come segue, secondo i rami esercitati: a) per le assicurazioni di cui ai numeri I e II del punto A) della tabella di cui all'allegato I, l'importo del minimo del margine di solvibilita', deve essere pari alla somma dei due seguenti risultati: 1) il numero che rappresenta una aliquota del 4 per cento delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, ed alle accettazioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle stesse riserve; tale rapporto non puo' in nessun caso essere inferiore all'85 per cento; 2) per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, il numero che rappresenta una aliquota dello 0,3 per cento di tali capitali presi a carico dall'impresa e' moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, fra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale rapporto non puo' in alcun caso essere inferiore al 50 per cento. Tuttavia, per le assicurazioni temporanee in caso di morte aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota sopra citata e' pari allo 0,1 per cento; per quelle di durata superiore ai tre anni, ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota e' pari allo 0,15 per cento; b) per le assicurazioni complementari di cui al punto B) della tabella di cui all'allegato I l'importo del minimo del margine di solvibilita' deve essere calcolato sulla base delle disposizioni del decreto legislativo danni; c) per l'assicurazione malattia e per le operazioni di capitalizzazione di cui, rispettivamente, ai numeri IV e V del punto A) della tabella di cui all'allegato I, il minimo del margine di solvibilita' si calcola come indicato al comma 1, lettera a), numero 1, del presente articolo; d) per le assicurazioni connesse con i fondi di investimento di cui al numero III del punto A) della tabella di cui all'allegato I, e per le operazioni di cui al numero VI della stessa tabella, l'importo del minimo del margine di solvibilita' deve essere pari alla somma dei due seguenti importi: 1) qualora l'impresa assuma un rischio di investimento, l'importo di cui al presente comma, lettera a), numero 1; qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni, l'importo pari all'1 per cento dei fondi gestiti; negli altri casi, l'importo e' pari a zero; 2) qualora l'impresa assuma un rischio di mortalita', un importo pari ad una aliquota dello 0,3 per cento dei capitali sotto rischio, calcolata secondo le condizioni di cui al presente comma, lettera a), numero 2.

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