Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 174/1995Art. 14
Decreto legislativo 174/1995

Art. 14 — Comunicazione delle basi tecniche all'ISVAP

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/14parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 14. Comunicazione delle basi tecniche all'ISVAP 1. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione l'impresa deve comunicare all'ISVAP gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa. I contenuti, le modalita' ed i termini di trasmissione della comunicazione sono fissati dall'ISVAP. 2. In base alla documentazione ricevuta, l'ISVAP controlla la compatibilita' degli elementi di cui al comma 1 con le disposizioni del presente decreto. 3. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 non costituisce per l'impresa condizione per l'inizio o la prosecuzione della sua attivita'.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 174/1995 · fonte Normattiva ↗

← Art. 13 Art. 15 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.