Decreto legislativo 174/1995
Art. 122 — Imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa anteriormente alla data di entrata in vigore de…
Art. 122. Imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 1. Le autorizzazioni concesse alle imprese di cui al titolo II anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'esercizio delle attivita' indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I nel territorio della Repubblica sono valide anche per operare negli altri Stati membri e negli Stati terzi, fermo l'obbligo per le imprese di conformarsi alle disposizioni di cui al titolo II, capo IV, se non gia' espressamente abilitate ad operare all'estero. 2. In caso di esercizio dell'attivita' assicurativa all'estero in regime di liberta' di prestazione di servizi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese, se non espressamente abilitate, debbono soddisfare l'obbligo di cui al comma 1 entro il 30 giugno 1995.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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