Decreto legislativo 174/1995
Art. 120 — Forme pensionistiche complementari
Art. 120. Forme pensionistiche complementari 1. In attesa dell'entrata in vigore nell'Unione europea di apposite disposizioni di coordinamento, alle imprese di cui agli articoli 49 e 70 e' fatto divieto di stipulare convenzioni per la gestione di fondi pensione ai sensi dell'art. 6, commi 1, lettera b), e 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nonche' di istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione dei fondi pensione aperti di cui all'art. 9 dello stesso decreto. Nota all'art. 120: - Il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, reca disciplina delle forme pensionistiche complementari a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v) della legge 23 ottobre 1992, n. 471. L'art. 6 cosi' recita: "Art. 6 (Regime delle prestazioni e modelli gestionali). - 1. Il fondo pensione non e' abilitato all'assunzione diretta di impegni di natura assicurativa e gestisce le risorse mediante: a) convenzione con soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attivita', con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti alla Comunita' economica europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; b) convenzione con impresa assicurativa autorizzata e abilitata alla gestione dei rami I, V e VI di cui alla tabella A allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, secondo disposizioni emanate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP); c) convenzione con ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, secondo disposizioni emanate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, sulla base dei principi e criteri del presente decreto legislativo; d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di societa' immobiliari nelle quali il fondo puo' detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a). 2. Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, nonche' per le forme che assicurino un tasso di rendimento finanziario garantito di cui all'art. 2, comma 2, il fondo pensione gestisce le rel- ative risorse esclusivamente mediante convenzione con impresa assicurativa abilitata alla gestione dei rami I, V e VI di cui alla tabella A allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742. 3. Le osservazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente tra loro. 4. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'art. 4, comma 3, lettera b). A tale fine, con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 16, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono, tra l'altro individuati: a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilita', con i rispettivi limiti massimi di investimento; b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari; c) i criteri di rendicontazione dell'attivita' svolta e di applicazione delle commissioni di gestione; d) il contenuto dei contratti tra fondo e gestore; e) le regole da osservare in materia di conflitto di interessi. 5. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, ne' investire le disponibilita' di competenza: a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa societa', per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa' medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, ne', comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla societa' emittente; b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controlli direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite societa' fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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